Quando si viaggia in aereo all’interno dell’Unione europea sono garantiti alcuni diritti dei viaggiatori che valgono ancora prima della partenza. In caso di ritardo, cancellazione del volo o altri tipi di disagi aerei, chi viaggia gode di una serie di diritti se parte da un aeroporto dell’Ue e con una qualsiasi compagnia aerea.
Quando si ha diritto al rimborso
Il Regolamento europeo prevede che, qualora un volo venga cancellato, si ha diritto al rimborso del biglietto aereo o all’imbarco su un volo alternativo. In tali situazioni è prevista anche una compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro, a seconda della distanza coperta dal volo.
Se a causa della cancellazione del volo il passeggero incorre in altre spese aggiuntive, come i pasti all’aeroporto o l’eventuale sistemazione in hotel, queste spese devono essere rimborsate dalla compagnia aerea.
Qualora le cause che hanno portato alla cancellazione del volo rientrino tra le circostanze definite ‘eccezionali’, ovvero tutte quelle situazioni che, in accordo con la normativa europea, non possono essere considerate responsabilità della compagnia aerea, come per esempio, scioperi, condizioni meteo avverse o instabilità politica, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto aereo entro 7 giorni oppure ha diritto di essere imbarcato su un volo alternativo ragionevole.
Quando si ha diritto al risarcimento
Il risarcimento è dovuto solo nel caso in cui la compagnia aerea sia responsabile del danno. In base alla Convenzione di Montreal, se il passeggero, a causa del ritardo, subisce dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea, può richiedere alla compagnia il risarcimento dei danni.
Il risarcimento non è previsto in caso di forza maggiore. Spesso accade, però, che anche in circostanze non eccezionali, come problemi tecnici o problemi operativi, il personale della compagnia aerea non informi i passeggeri sui diritti loro riservati dal Regolamento europeo e costoro, ignari, accettano solo il rimborso del biglietto, senza richiedere un risarcimento.
Non si ha diritto a una compensazione se i passeggeri sono stati informati della cancellazione del volo almeno 2 settimane prima dalla data di partenza prevista o nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni, ma sia stato loro offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima dell’orario previsto dal volo cancellato e arrivo a destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario previsto.
Un’altra situazione in cui non può essere richiesto un risarcimento riguarda quei casi in cui il vettore aereo comunichi la cancellazione del volo meno di 7 giorni prima dalla partenza, ma offra ai passeggeri un volo alternativo con partenza non più di un’ ora prima rispetto all’orario previsto dal volo cancellato e un arrivo a destinazione finale meno di 2 ore dopo l’orario previsto.