In materia di trasporto aereo, secondo la normativa europea il ritardo oltre determinate soglie comporta il risarcimento del danno da parte della compagnia a favore del viaggiatore.
In caso di contestazione, come si riparte l'onere della prova tra passeggero e vettore?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l'ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584.
Con ordinanza n. 1584/2018 la Corte di Cassazione ha affermato un nuovo principio di diritto secondo cui "il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004".
La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini concerne il tema dell'onere della prova in caso di ritardo del vettore aereo.
Diverse normative si sono pronunciate sul tema senza tuttavia fornire una regola univoca circa la prova dell'inadempimento.
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