Il risarcimento del danno da vacanza rovinata è previsto oggi espressamente dal "Codice del Turismo", per l'esattezza dall'art. 47 del "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", allegato al d.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011.
Nello specifico, è previsto che «nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta».
Il danno da vacanza rovinata può essere definito quindi come il pregiudizio sofferto dal turista per non aver potuto godere (totalmente o parzialmente) del periodo di svago o di riposo preventivato.Se dunque le vacanze sono state un disastro, è fondamentale affidarsi a mani esperte per valutare tutti i profili di responsabilità per richiedere il risarcimento del danno.
E' in ogni caso di primaria importanza contestare entro 10 giorni dal rientro all'organizzatore del viaggio (con raccomandata a.r.) gli inadempimenti ravvisati nel corso della vacanza a pena di decadenza.
Ed infatti, il termine VACANZA ROVINATA negli ultimi anni è stato eccessivamente strumentalizzato, sia da parte del turista che ha richiamato tale danno anche per fattispecie estranee a tale voce risarcitoria, sia da parte di avvocati poco esperti della materia turistica e a caccia di clienti che ne hanno fatto un comodo specchietto per le allodole per attirare e acquisire nuovi assistiti (diffidate sempre di chi garantisce risarcimenti prima di valutare con attenzione il caso di specie).
Pertanto è bene sempre rammentare che non tutti gli avvenimenti negativi che si verificano durante le proprie vacanze delineano la fattispecie della c.d. vacanza rovinata.Salvaviaggio.com, si prefigge di chiarire ai propri assistiti i fondamenti di tale voce risarcitoria per coltivare esclusivamente le azioni che meritano accoglimento, senza rischi per il turista.
E' bene dunque ricordare che il fondamento del risarcimento della vacanza rovinata trae origine dalla decisione della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2002 C-168/00 – che, per la prima volta, valutando la domanda di un turista in base alla normativa comunitaria (Convenzione di Bruxelles e la direttiva 90/114/CE, attuata originariamente in Italia con la legge 111/95, ora abrogata ed assorbita integralmente nel Codice del consumo), ha confermato la sussistenza del danno da vacanza rovinata come danno morale risarcibile.In Italia, tra le molte sentenze che hanno adottato il supremo orientamento della Corte Europea spicca quella del Tribunale di Roma, sez. IX del 26 novembre 2003, che ha accertato il diritto del consumatore al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso».